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Successione e donazione. Quale è più conveniente?

La decisione su come devolvere al momento della dipartita il proprio patrimonio o parte di esso è dibattuta tra l’effettuare una donazione in vita oppure lasciare un testamento col quale assegnare i propri beni a chi si desidera. In entrambi i casi deve essere rispettata la quota di legittima cioè quella parte di patrimonio che per legge è destinata a determinati soggetti (coniuge, figli e ascendenti del de cuius) ed una volta soddisfatta questa condizione è possibile destinare la parte libera a chiunque si desideri.
Dal punto di vista sostanziale non ci sono differenze tra la successione per testamento e la donazione anche se quest’ultima non è consigliabile se si desidera rivendere subito il bene in quanto se ledesse la quota di legittima gli altri eredi al momento dell’apertura della successione potrebbero richiedere la restituzione del bene al terzo che lo avesse acquistato dal donatario. Questa possibilità si prescrive trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione.
Dal punto di vista fiscale le aliquote e le franchigie sono le medesime e variano in base al rapporto di parentela: per il coniuge ed i parenti in linea retta c’è una esenzione di imposta fino ad un milione di euro per ogni erede dopodiché si paga il 4%; per i fratelli e le sorelle il 6% da calcolare sul valore eccedente i centomila euro per ogni beneficiario; per gli altri parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e fino al terzo grado di quelli in linea collaterale si paga il 6% senza franchigia ed infine per tutti gli altri beneficiari l’aliquota è dell’8% anche in questo caso senza franchigia. Ai sensi della legge 104/1992 in caso di beneficiario portatore di grave handicap la franchigia e di 1,5 milioni non cumulabile.
La donazione deve essere fatta con atto notarile pubblico con i conseguenti costi mentre un testamento olografo non richiede alcuna spesa. Un importante vantaggio fiscale può essere ottenuto tramite la donazione con riserva di usufrutto, in questo caso il donante mantiene vita natural durante il diritto di abitazione se trattasi di un immobile o di percepire gli interessi o i dividendi nel caso di denaro o titoli. Le imposte si pagano solo sulla nuda proprietà in base alle tabelle ministeriali che tengono conto dell’età dell’usufruttuario, ad esempio se il donante è una persona di 65 anni e si riserva l’usufrutto il valore della donazione come base imponibile viene decurtato del 50%.
Un ulteriore vantaggio fiscale è dato dal fatto che il valore degli immobili è calcolato sul valore catastale al momento della donazione senza possibilità di rivalutazione. La riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà avverrà alla morte del donante senza alcun pagamento di imposta.
Come sempre ogni situazione va valutata caso per caso in quanto a priori non è possibile definire che una sia migliore dell’altra, ciò che conta è decidere come distribuire i sacrifici di una vita per non lasciare che altri lo facciano per noi.